Il diritto dei passeggeri a ricevere una compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato del volo è un principio consolidato, ma la sua applicazione dipende in modo cruciale dalla causa del ritardo. Una recente sentenza del Tribunale dell’Unione Europea, la T-656/24 del 4 marzo 2026, ha fornito un chiarimento fondamentale: se il ritardo è determinato da una scelta operativa autonoma della compagnia aerea, questa non può invocare una “circostanza eccezionale” per sottrarsi all’obbligo di risarcimento.
La giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha equiparato i passeggeri di voli che giungono a destinazione con un ritardo pari o superiore a tre ore a quelli di voli cancellati, riconoscendo loro il diritto a una compensazione pecuniaria forfettaria.
Il Regolamento (CE) n. 261/2004 istituisce un sistema di tutela per i passeggeri aerei.
Tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento prevede una clausola di esonero: “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.”
L’onere di provare l’esistenza di tali circostanze e di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitarne le conseguenze ricade interamente sul vettore aereo.
LA NOZIONE DI “CIRCOSTANZA ECCEZIONALE” E IL NESSO DI CAUSALITÀ
Le circostanze eccezionali sono eventi che, per loro natura o origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo. Esempi tipici includono condizioni meteorologiche avverse, decisioni imprevedibili della gestione del traffico aereo o scioperi del personale aeroportuale.
La giurisprudenza ha ammesso che una circostanza eccezionale che incide su un volo precedente possa giustificare il ritardo di un volo successivo operato con lo stesso aeromobile (c.d. “effetto a catena” o “knock-on”). Tuttavia, per poter invocare tale esimente, il vettore deve dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra la circostanza originaria e il ritardo del volo successivo
L’INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE: LA SENTENZA T-656/24
La sentenza del Tribunale UE del 4 marzo 2026 analizza proprio il concetto di nesso causale diretto, introducendo un principio di notevole importanza.
Nel caso di specie, un volo subiva un ritardo significativo perché la compagnia aerea aveva deciso di attendere i passeggeri di un volo precedente (parte della stessa rotazione) che erano rimasti bloccati ai controlli di sicurezza a causa di un sovraccarico di lavoro del personale aeroportuale. Sebbene la carenza di personale ai controlli potesse configurarsi come una circostanza eccezionale, il Tribunale si è concentrato sulla decisione autonoma del vettore di attendere i passeggeri
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE UE
Il Tribunale ha stabilito che una scelta operativa del vettore, come quella di attendere passeggeri in ritardo, si interpone tra l’evento eccezionale originario e il ritardo del volo successivo. Tale scelta può interrompere il nesso di causalità diretto se diventa la causa determinante del ritardo.
In sintesi:
- se la decisione autonoma del vettore è la causa principale del ritardo, la compagnia non può più beneficiare dell’esimente della circostanza eccezionale;
- l’unico caso in cui la scelta non interromperebbe il nesso causale è se essa fosse “inevitabile” per il vettore, ad esempio a causa di un obbligo legale specifico;
Il Tribunale ha chiarito che il vettore non può giustificare la propria scelta invocando una ponderazione tra gli interessi dei passeggeri del primo volo (che vengono attesi) e quelli dei passeggeri del volo successivo (che subiscono il ritardo). Ammettere una simile giustificazione equivarrebbe a introdurre una nuova clausola di esonero non prevista dal Regolamento.
CONCLUSIONI
Questa sentenza rafforza significativamente la tutela dei passeggeri aerei. Essa chiarisce che, anche in presenza di un evento astrattamente qualificabile come “circostanza eccezionale”, la reazione del vettore aereo è fondamentale. Se la compagnia, attraverso le proprie scelte organizzative e gestionali, diventa la causa effettiva del ritardo, sarà tenuta a corrispondere la compensazione pecuniaria prevista.
Di conseguenza, i vettori aerei sono chiamati a una maggiore diligenza nella gestione delle criticità. Una scelta che privilegia un gruppo di passeggeri a discapito di un altro, causando un ritardo superiore alle tre ore, non potrà più essere facilmente difesa come una conseguenza inevitabile di una circostanza eccezionale, ma verrà probabilmente considerata una decisione operativa i cui costi non possono ricadere sui passeggeri in attesa.

