Quando si parla di sicurezza sul lavoro si pensa spesso agli infortuni che avvengono durante l’attività lavorativa. Tuttavia, la tutela prevista dall’ordinamento italiano può estendersi anche agli incidenti che avvengono durante il tragitto tra casa e lavoro: il cosiddetto infortunio in itinere.
Si definisce infortunio in itinere l’evento accidentale che colpisce il lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno tra la propria abitazione e il luogo di lavoro.
La tutela può estendersi anche ad altri spostamenti collegati all’attività lavorativa, come:
- il tragitto tra due luoghi di lavoro, in caso di rapporti plurimi;
- il percorso tra il luogo di lavoro e quello abituale per la consumazione dei pasti, quando non è disponibile una mensa aziendale.
La disciplina è stata introdotta con la legge 17 maggio 1999 n. 144 e attuata con l’art. 12 del D.lgs. 38/2000, che ha integrato il Testo Unico sugli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124).
La norma stabilisce che l’assicurazione copre gli infortuni avvenuti durante il normale tragitto casa-lavoro e negli altri percorsi collegati all’attività lavorativa, salvo il caso di interruzioni o deviazioni indipendenti dal lavoro o non necessarie.
Perché l’infortunio sia riconosciuto è necessario che esista un collegamento temporale e geografico tra evento, tragitto e attività lavorativa. Il percorso considerato è quello normalmente seguito dal lavoratore, di regola il più diretto e breve. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l’indennizzo è riconosciuto quando esiste un nesso causale, anche occasionale, tra il percorso e il lavoro. Al contrario, se il lavoratore sceglie volontariamente un tragitto più lungo o più rischioso senza valide ragioni, l’infortunio potrebbe non essere indennizzabile.
La tutela INAIL si estende anche agli spostamenti effettuati con mezzo di trasporto privato, ma solo quando il suo utilizzo è necessario. Ciò avviene, ad esempio, quando:
- il mezzo è richiesto dal datore di lavoro;
- il luogo di lavoro non è raggiungibile con mezzi pubblici;
- gli orari dei mezzi pubblici sono incompatibili con quelli di lavoro;
- i tempi di attesa o di viaggio sarebbero eccessivi.
In mancanza di tali condizioni, l’uso del mezzo privato può configurare un “rischio elettivo”, ossia un rischio assunto volontariamente dal lavoratore e non strettamente collegato all’attività lavorativa.
Non tutte le deviazioni dal percorso abituale fanno venir meno la tutela assicurativa. La copertura può essere mantenuta quando la deviazione è giustificata da:
- cause di forza maggiore, come maltempo o incidenti;
- esigenze essenziali e improrogabili, ad esempio il rifornimento di carburante;
- adempimento di obblighi di legge, come prestare soccorso.
Una particolare attenzione è riconosciuta anche ai doveri genitoriali. L’INAIL può considerare legittima la deviazione dal percorso per accompagnare i figli a scuola, valutando l’età del minore (in particolare sotto i 14 anni), l’assenza di alternative e la ragionevolezza del tempo aggiuntivo.
La giurisprudenza continua ad ampliare e precisare i confini dell’infortunio in itinere.
Con la sentenza n. 28429/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che rientrano nella tutela anche gli incidenti avvenuti durante spostamenti effettuati per conto dell’azienda, anche con mezzi propri, “allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa”.
Un caso interessante è stato inoltre deciso dal Tribunale di Milano, sez. Lavoro, del 17 luglio 2024 (RG n. 8308/2023): una lavoratrice è stata risarcita per un infortunio avvenuto mentre rientrava a casa per riprendere il lavoro agile dopo aver preso la figlia a scuola. Il giudice ha ritenuto che “il lavoratore, secondo la Suprema Corte, è quindi tutelato tutte le volte in cui si allontani dall’azienda e vi faccia ritorno in occasione della sospensione dell’attività lavorativa dovuta a pause, riposi e permessi” e, pertanto, “non può, in altre parole, dirsi che la fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali interrompe ex sé il nesso rispetto all’attività lavorativa”. In conclusione, il giudice ha affermato che “la temporanea sospensione dell’attività lavorativa si ricollega, quindi, all’adempimento dei doveri genitoriali ed è pienamente indennizzabile alla luce di quanto chiarito dalla Suprema Corte”.
L’infortunio in itinere, dunque, rappresenta uno strumento importante di tutela per i lavoratori, perché riconosce che il rischio lavorativo non si esaurisce all’interno del luogo di lavoro, ma può estendersi anche agli spostamenti necessari per svolgere la propria attività. Per questo motivo, la valutazione dei singoli casi richiede sempre di verificare il collegamento concreto tra percorso, esigenze lavorative e circostanze dell’evento.

