La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11776/2020 depositata in data 18 giugno 2020, è intervenuta in materia di sanzioni per eccesso di velocità chiarendo come, rispetto all’obbligo di taratura periodica dell’autovelox, non possa essere attribuito alcun valore all’annotazione di conformità riportata sul verbale dai vigili accertatori.Tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono infatti essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, ed in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il Giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. 11 gennaio 2018 n. 533 e Cass. 13 dicembre 2018 n. 32369).Sul punto, secondo la Suprema Corte «la dicitura che l’apparecchiatura era “debitamente omologata e revisionata” non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura che sono state individuate dalla Corte costituzionale nella sentenza additiva n. 113/2015 […] non potendo ritenersi sufficiente l’annotazione apposta dai verbalizzanti che sul punto non è coperta da fede privilegiata».
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