Con provvedimento del 10 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di erogazione del contributo a fondo perduto per le imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.L’articolo 25 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “decreto rilancio”) demandava infatti all’Agenzia delle Entrate sia la concessione del contributo in parola, sia l’attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.Il contributo a fondo perduto viene calcolato sulla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, secondo le seguenti percentuali:- 20% in caso di ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000;- 15% in caso di ricavi o compensi superiori ad euro 400.000 ed inferiori ad euro 1.000.000;- 10% in caso di ricavi o compensi superiori ad euro 1.000.000 ed inferiori ad euro 5.000.000.È in ogni caso previsto un contributo minimo di importo non inferiore ad euro 1.000 per le persone fisiche e non inferiore ad euro 2.000 per le persone giuridiche.Il contributo eventualmente percepito non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né rileverà ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR o concorrerà alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.L’istanza di ammissione al contributo andrà proposta mediante la compilazione in modalità elettronica di un apposito modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate, nel quale dovranno essere indicate, tra le altre, le seguenti informazioni:- codice fiscale del soggetto richiedente;- codice fiscale del legale rappresentante del soggetto richiedente;- indicazione se i ricavi o i compensi riferiti all’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, compresi tra 400.000 euro ed 1.000.000 di euro o tra 1.000.000 di euro e 5.000.000 di euro;- importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese di aprile 2019;- importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese di aprile 2020;- IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;- dichiarazione che il soggetto richiedente sia un soggetto diverso da quelli indicati nell’art. 25 co. 2 d.l. 19 maggio 2020 n. 34;- dichiarazione antimafia, se l’ammontare del contributo supera i 150.000 euro, con indicazione del codice fiscale dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia.La trasmissione dell’istanza può essere effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, o mediante l’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020.Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico, verrà rilasciata un’ulteriore ricevuta con l’attestazione dell’accoglimento dell’istanza, ovvero del rigetto motivato della medesima.L’erogazione del contributo avverrà mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza.Prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare alcuni controlli finalizzati alla valutazione dell’esattezza e della coerenza degli con le informazioni a disposizione dell’Anagrafe Tributaria, che potranno comportare il rigetto dell’istanza.Successivamente all’erogazione dello stesso, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere ad ulteriori controlli sui dati dichiarati.Qualora emerga che il contributo sia in tutto od in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo e degli interessi, irrogando le sanzioni di cui all’art. 13 co. 5 del d.l. 18 dicembre 1997 n. 471.In caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione da due a sei anni.