Con l’ordinanza n. 3534/2026, la Corte di Cassazione affronta un tema di significativo rilievo sistematico in materia di diritto al nome e parità di genere, con specifico riguardo alle modalità di identificazione delle donne coniugate nell’ambito delle operazioni elettorali.
La vicenda trae origine dalla contestazione, da parte di un’elettrice, dell’indicazione – accanto al proprio cognome – anche di quello del marito nelle liste elettorali sezionali, circostanza ritenuta lesiva della propria identità personale. Dopo il rigetto delle domande nei precedenti gradi di giudizio, la questione è giunta all’attenzione della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso, offrendo una rilettura complessiva e aggiornata del quadro normativo di riferimento.
La Corte si sofferma, in primo luogo, sull’origine storica della disciplina contenuta nel d.P.R. n. 223/1967, evidenziando come essa si collochi in un contesto ordinamentale ormai superato, caratterizzato da una concezione della famiglia incentrata sul cognome maritale quale elemento identificativo del nucleo familiare. Tale impostazione, secondo la Cassazione, non risulta più coerente con i principi costituzionali e sovranazionali che presidiano l’uguaglianza tra i sessi e la tutela dell’identità personale.
In questa prospettiva, viene valorizzata l’evoluzione normativa successiva, a partire dall’introduzione della tessera elettorale personale, che già attribuisce rilievo esclusivo ai dati anagrafici dell’elettore, nonché i più recenti interventi legislativi che hanno espressamente eliminato l’obbligo di indicazione del cognome del marito nelle liste elettorali. Tali elementi vengono letti dalla Corte come espressione di un percorso evolutivo coerente, volto al progressivo superamento di automatismi fondati su presupposti ormai non più attuali.
Di particolare rilievo è anche il chiarimento offerto in ordine all’art. 143-bis c.c., che – contrariamente a quanto ritenuto nei gradi di merito – non introduce alcun obbligo di assunzione del cognome maritale, ma si limita a riconoscere una facoltà d’uso, priva di incidenza sull’identità anagrafica della donna. Ne consegue che l’aggiunta automatica del cognome del coniuge nelle liste elettorali non può trovare giustificazione, neppure in ragione di esigenze organizzative dell’amministrazione.
La Corte richiama, inoltre, i principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Costituzione, nonché dalle fonti sovranazionali – tra cui la CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) e la Convenzione CEDAW (Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne) – sottolineando come l’identificazione dell’elettore, nell’esercizio di un diritto personale quale il voto, debba avvenire esclusivamente sulla base dell’identità individuale, senza interferenze legate allo stato civile.
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione enuncia un principio di diritto di particolare impatto: anche nelle liste elettorali, così come nella tessera elettorale, le donne coniugate devono essere identificate unicamente con il proprio nome e cognome, senza l’indicazione automatica del cognome del marito.
La pronuncia si inserisce in un più ampio processo di adeguamento dell’ordinamento ai principi di uguaglianza sostanziale e di tutela della persona, confermando la necessità di superare prassi amministrative non più compatibili con il quadro costituzionale e sovranazionale vigente. Essa assume, pertanto, rilievo non solo sul piano applicativo, ma anche quale ulteriore tassello nel percorso di evoluzione del diritto all’identità personale.

