La Corte di cassazione, con la sentenza n. 19578 del 28 maggio 2026 (Sez. VI penale), ha fornito un importante chiarimento in tema di maltrattamenti contro familiari o conviventi, con particolare riguardo alle condotte poste in essere dopo la cessazione della convivenza more uxorio.
La Suprema Corte ha affermato che, per i fatti anteriori alla legge 2 dicembre 2025, n. 181, le condotte minatorie o vessatorie commesse successivamente alla cessazione della convivenza non sono riconducibili all’art. 572 c.p., neppure qualora tra autore del fatto e persona offesa permanga un rapporto di genitorialità. La mera filiazione, infatti, non è sufficiente a integrare il rapporto familiare richiesto dalla norma incriminatrice ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti.
Nel caso esaminato, l’imputato era stato condannato per maltrattamenti nei confronti della compagna convivente in relazione a reiterate vessazioni psicologiche, minacce, offese, percosse e lesioni, protrattesi durante la convivenza e anche in presenza della figlia minore. La Corte d’appello aveva ritenuto assorbite nel delitto di cui all’art. 572 c.p. anche le minacce aggravate commesse dopo la cessazione della convivenza.
La Corte di cassazione ha invece escluso tale assorbimento, precisando che, per il periodo anteriore alla riforma del 2025, la sola relazione di genitorialità non consente di mantenere integra la nozione penalistica di “famiglia” o “convivenza” richiesta dall’art. 572 c.p. Le condotte successive alla cessazione della convivenza devono pertanto essere eventualmente ricondotte ad altre fattispecie incriminatrici.
In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la condanna relativa al capo concernente le minacce aggravate, dichiarandolo estinto per prescrizione. È stata tuttavia confermata la permanenza delle statuizioni civili ai sensi dell’art. 578 c.p.p., in assenza dei presupposti per una pronuncia assolutoria nel merito.
La pronuncia rappresenta un rilevante punto di riferimento interpretativo per la corretta qualificazione delle condotte successive alla cessazione della convivenza e per la distinzione tra il delitto di maltrattamenti e altre fattispecie penalmente rilevanti.

