Stupefacenti e nuove misure patrimoniali: quando la confisca del veicolo diventa quasi automatica

L’articolo 5 del D.l. 24 febbraio 2026 n. 23 è intervenuto sulla disciplina delle misure patrimoniali applicabili nei confronti degli autori degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti implementandone lo spazio applicativo.

LA DISCIPLINA DELLA CONFISCA DEL VEICOLO

In materia di stupefacenti, il veicolo – inteso come ogni mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato – utilizzato per il trasporto della droga non può essere considerato come cosa assoggettabile a confisca obbligatoria ex articolo 240, comma 2 c.p., non trattandosi né del prezzo del reato né di un bene la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato.

Prima della riforma, il veicolo poteva essere oggetto di confisca facoltativa ex articolo 240, comma 1 c.p., trattandosi di cosa servita o destinata alla commissione del reato, e tale confisca poteva essere disposta anche con la sentenza di patteggiamento.

Il giudice, con la sentenza, era tenuto a motivare l’esercizio del suo potere discrezionale, individuando i presupposti della confisca facoltativa e indicando le ragioni che ne giustificavano l’applicazione, in ragione della correlazione tra la cosa e il reato in base alla quale poteva essere espresso il giudizio di pericolosità derivante dal mantenimento della cosa stessa nella disponibilità del condannato.

Tale giudizio presupponeva, tra l’altro, la dimostrazione della “relazione di asservimento” della cosa al reato, nel senso che la prima doveva essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto “nesso strumentale”. A tal fine, doveva essere dimostrato un “collegamento stabile” con l’attività criminosa, dedotto da modificazioni strutturali apportate al mezzo o dall’uso reiterato nel tempo.

Ai fini della confisca, non era sufficiente il semplice impiego del veicolo nella commissione del fatto, ma occorreva l’esistenza di uno stretto nesso funzionale del veicolo con l’attività criminosa.

GLI EFFETTI DELLA NOVITA’

A seguito della modifica, per la confisca del veicolo è necessario e sufficiente che questo sia stato utilizzato, anche solo episodicamente, per il compimento della condotta incriminata, che sia stato utilizzato per il trasporto della droga ovvero che sia servito al trasgressore per agevolarlo nella commissione della condotta.

Dunque, per la confisca, basta il semplice impiego per l’uso illecito, strumentale, senza che occorra più dimostrare un collegamento stabile con l’attività criminosa.

L’uso anche occasionale diventa la causa della misura ablativa, che diviene sostanzialmente, per ciò solo, obbligatoria.

Si tratta di una scelta finalizzata al massimo contrasto delle attività illecite, ma che può risultare sproporzionata e lesiva del diritto di proprietà.

I DUBBI APPLICATIVI

Bisognerebbe forse auspicarsi una maggiore attenzione sulla concreta utilità del veicolo rispetto alla commissione del fatto: così da legittimare la confisca solo se ed in quanto, nello specifico contesto, l’uso del veicolo ha concretamente agevolato la condotta incriminata.

L’INTERVENTO DI MODIFICA SUL “FATTO DI LIEVE ENTITA’”

La legge di conversione n. 54 del 2026, inoltre, in tema di fatto di lieve entità, ha introdotto la previsione, secondo la quale si esclude che il fatto possa essere comunque ritenuto di lieve entità “quando, per l’allestimento di mezzi o di strumenti, ovvero per le modalità dell’azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale”.

Tale previsione incide sui parametri normativi del fatto di lieve entità contenuti nel comma 5 dell’art. 73 (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, qualità e quantità delle sostanze).

Oggi, con la modifica che attribuisce rilievo impeditivo alla possibilità di ritenere lieve un fatto caratterizzato da condotte che, per l’allestimento di mezzi o di strumenti, ovvero per le modalità dell’azione, risultano poste in essere “in modo continuativo e abituale”, si incide sull’ambito valutativo del giudice, nel senso che, pur dovendosi confermare la necessità della valutazione congiunta dei diversi parametri, la ricorrenza di elementi dimostrativi della continuatività e abitualità della condotta finisce con il neutralizzare l’eventuale presenza di altri parametri astrattamente conducenti a ritenere il fatto di lieve entità.

Dunque, ora, la continuatività e l’abitudinarietà delle condotte incriminate, dimostrate dall’allestimento di mezzi o di strumenti, ovvero dalle modalità dell’azione, impedisce tout court di ritenere il fatto lieve.