Consenso informato e sessualità: cosa prevede la Legge n. 104/2026

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2026 della Legge 9 giugno 2026, n. 104, recante «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico», il legislatore è intervenuto in un settore particolarmente delicato del rapporto tra scuola e famiglia, introducendo una disciplina specifica per le attività scolastiche che trattano temi inerenti alla sessualità.

La nuova normativa si fonda sull’esigenza di rafforzare il ruolo educativo delle famiglie, in attuazione dei principi costituzionali sanciti dall’art. 30 della Costituzione, e mira a uniformare prassi che, fino ad oggi, risultavano differenziate tra i diversi istituti scolastici.

Il primo profilo di novità riguarda l’introduzione di un obbligo generalizzato di informazione preventiva e di acquisizione del consenso espresso da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero degli studenti maggiorenni. Ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 104/2026, le istituzioni scolastiche sono tenute a comunicare preventivamente finalità, obiettivi, contenuti delle attività e l’eventuale coinvolgimento di esperti esterni, mettendo altresì a disposizione i relativi materiali didattici. Per le attività extracurricolari e per quelle riconducibili all’ampliamento dell’offerta formativa previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), il consenso dovrà essere acquisito in forma scritta almeno sette giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa. La norma stabilisce inoltre che, in caso di mancata adesione, la scuola debba garantire attività formative alternative. Particolarmente rilevante è la previsione contenuta nell’art. 1, comma 5, che esclude espressamente lo svolgimento di tali attività nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Le istituzioni scolastiche saranno inoltre chiamate ad adeguare il Patto educativo di corresponsabilità alla nuova disciplina.

Un secondo aspetto riguarda il coinvolgimento di soggetti esterni nell’attività educativa. L’art. 2 della Legge n. 104/2026 introduce infatti un sistema di controllo più rigoroso rispetto al quadro normativo previgente, disciplinato dall’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 3, comma 76, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’intervento di esperti, associazioni o enti esterni nelle attività riguardanti la sessualità è ora subordinato a una preventiva deliberazione del Collegio dei docenti, chiamato a valutare i titoli professionali, l’esperienza maturata e la coerenza educativa dell’intervento proposto. A tale deliberazione deve aggiungersi l’approvazione del Consiglio di istituto, rafforzando così il ruolo degli organi collegiali nella programmazione delle attività formative.

Il terzo elemento della riforma è rappresentato dalla clausola di invarianza finanziaria prevista dall’art. 3 della Legge n. 104/2026. Il legislatore ha infatti stabilito che l’attuazione delle nuove disposizioni debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò significa che gli istituti scolastici dovranno organizzare le procedure di informazione, acquisizione dei consensi, gestione delle attività alternative e aggiornamento della documentazione interna utilizzando esclusivamente le risorse già disponibili. Tale previsione potrebbe tradursi in un significativo incremento degli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, chiamate a contemperare le nuove esigenze di trasparenza e partecipazione con i vincoli organizzativi esistenti.

La nuova disciplina rappresenta dunque un intervento destinato a incidere concretamente sull’organizzazione scolastica e sul rapporto tra scuola e famiglia. Resta da verificare come le istituzioni scolastiche sapranno gestire l’impatto operativo delle nuove disposizioni e quali saranno gli effetti applicativi di una normativa che, pur perseguendo obiettivi di maggiore coinvolgimento delle famiglie, introduce procedure amministrative più articolate e stringenti.