Con la recente sentenza n. 31592/2026, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’ambito applicativo dell’articolo 624 bis del codice penale, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di furto in abitazione. La decisione ribadisce che rientra a pieno titolo nella nozione di “privata dimora” anche l’immobile che, pur non essendo abitato o pur versando in un cattivo stato di manutenzione, non possa considerarsi abbandonato.
Nel solco dell’indirizzo tracciato dalla Quarta Sezione con la sentenza n. 27678/2022 e in piena continuità con l’insegnamento delle Sezioni Unite, i giudici di legittimità hanno ricordato come il discriminante risieda soprattutto nella stabilità del legame tra il luogo fisico e la vita privata del titolare. Per la configurabilità del reato di furto in abitazione occorre che sussistano tre elementi fondamentali: l’utilizzazione del luogo per lo svolgimento, anche potenziale, di manifestazioni della vita privata al riparo da intrusioni esterne, una durata apprezzabile e non occasionale del rapporto tra la persona e lo spazio fisico, e infine la non accessibilità del luogo da parte di terzi senza il consenso del proprietario.
L’impiego da parte del legislatore di espressioni intenzionalmente elastiche, quale è appunto la “privata dimora”, impone all’interprete il compito di individuarne il reale contenuto offensivo alla luce del principio di offensività. È infatti la necessità di giustificare un trattamento sanzionatorio più severo a guidare la lettura della norma, la cui ratio risiede nella tutela rafforzata del domicilio inteso come proiezione spaziale della persona e ambito primario di estrinsecazione della personalità individuale, oltre che come luogo di custodia dei beni di rilevo personale.
Applicando questi principi, la Suprema Corte ha ritenuto esente da vizi la qualificazione come furto in abitazione della condotta di chi si era introdotto in un immobile non abitato e degradato ma chiaramente connotato dalla personalità del proprietario, che vi custodiva alcuni monili. La mancanza di un uso domestico attuale o continuo non fa venire meno la qualificazione dell’art. 624 bis c.p., dimostrando come il concetto penale di dimora prescinda dalla mera presenza fisica quotidiana e valorizzi la continuità del vincolo personale con il bene.

