L’art. 1176, comma 2, del Codice civile prevede l’obbligo per i professionisti di adempiere le loro prestazioni con una diligenza “qualificata”, da valutare in base alla natura dell’attività effettivamente esercitata.
Nel caso in cui il professionista non operi secondo la diligenza normativamente richiesta sorge in capo allo stesso l’obbligo di risarcire il danno eventualmente procurato al cliente.
Ai sensi dell’art. 2946 del Codice civile i clienti possono agire in giudizio per chiedere il suddetto risarcimento entro il termine ordinario di dieci anni.
Il decreto legge n. 100/2026 ha introdotto una disposizione ad hoc per i notai: fermo il termine di prescrizione decennale dell’azione, che decorre dalla data di conoscibilità del danno, è stato introdotto un termine di decadenza quindicennale per cui l’azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio non può più essere esercitata decorsi 15 anni dalla data di compimento della prestazione.
La disposizione, pertanto, agisce in due direzioni. Da un lato prevede un nuovo termine di decadenza per l’azione di responsabilità professionale dei notai: non si può più agire una volta trascorsi 15 anni dalla data della stipula dell’atto notarile. Dall’altro, la norma conferma il termine di prescrizione di 10 anni e precisa che questo termine decorre dalla conoscibilità del danno: un momento che dovrebbe coincidere, secondo il Notariato, con la trascrizione dell’atto stipulato.
Le nuove disposizioni si applicano a tutte le prestazioni compiute dopo il 12 giugno 2026.
Si tratta di un cambio di passo significativo rispetto alla disciplina della responsabilità professionale previgente (e che è tutt’ora valida per le altre categorie di professionisti).
Prima di questa riforma, infatti, il termine di prescrizione di 10 anni, nell’interpretazione giurisprudenziale, esponeva di fatto i notai ad una responsabilità senza fine. I 10 anni, infatti, venivano fatti decorrere dal momento in cui l’errore commesso dal professionista produceva i suoi effetti sul cliente e ciò si poteva verificare anche a distanza di moltissimi anni dalla prestazione.
Con l’introduzione di un termine di decadenza di 15 anni è stato posto un tetto massimo all’efficacia dell’azione di responsabilità dei notai. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa la nuova disposizione ha provveduto a contemperare i diritti dell’utenza con la migliore assicurabilità e sostenibilità dell’esercizio della professione nonché con l’interesse del notaio a non restare indefinitivamente esposto al rischio di un’azione di responsabilità.

