Denuncia tardiva del sinistro: non basta il ritardo, serve l’intento fraudolento

Con l’ordinanza n. 20447 del 17 giugno 2026, la Cassazione ha precisato i presupposti per la perdita dell’indennizzo in caso di omessa o tardiva denuncia del sinistro.

La vicenda riguarda un incendio che era stato denunciato all’assicuratore dall’esecutore dei lavori soltanto dopo venti mesi dal suo verificarsi. La Corte d’appello aveva ritenuto che un ritardo così significativo integrasse un’omissione dolosa dell’obbligo di avviso, con conseguente decadenza dal diritto di garanzia.

La Cassazione ha però chiarito che la semplice volontarietà dell’omissione o del ritardo della denuncia non è sufficiente a determinare la decadenza dall’indennizzo. È necessario, infatti, accertare che l’assicurato abbia agito con uno specifico intento fraudolento, ossia con la volontà di pregiudicare l’assicuratore e di conseguire, per sé o per altri, un indebito vantaggio.

Secondo la Cassazione, la perdita dell’indennità colpisce solo chi omette o ritarda con dolo l’avviso del sinistro con specifici intenti fraudolenti, attribuendo all’art. 1915, comma 1 c.c. carattere sanzionatorio.

Diversamente, se l’assicurato ha consapevolmente omesso o ritardato la denuncia, ma senza l’intento di ottenere un vantaggio indebito, la sua condotta deve essere ricondotta all’ipotesi prevista dall’art. 1915, comma 2, c.c. In questo caso non si verifica la perdita dell’indennizzo, ma quest’ultimo può essere ridotto in misura corrispondente al pregiudizio che il ritardo o l’omissione abbiano concretamente arrecato all’assicuratore.

Anche sotto il profilo probatorio la pronuncia assume particolare rilievo. È infatti la compagnia assicuratrice che, per poter eccepire la decadenza dalla garanzia, deve dimostrare non solo che l’assicurato abbia omesso o ritardato volontariamente la denuncia, ma anche che tale condotta fosse finalizzata a procurargli un indebito vantaggio.

La decisione distingue, quindi, chiaramente tra il semplice ritardo nella denuncia e il ritardo con finalità fraudolenta. Nel primo caso, anche se il ritardo è consapevole e volontario, non si determina automaticamente la perdita dell’indennizzo, restando eventualmente applicabile la riduzione dello stesso ai sensi dell’art. 1915, comma 2 c.c.; nel secondo, invece, qualora venga provato l’intento fraudolento, può operare la decadenza prevista dall’art. 1915, comma 1, c.c.