La Corte di Cassazione penale sezione Quarta, con la sentenza n. 31661/2026, si è soffermata sul tema dell’affidabilità dell’accertamento etilometrico nel reato di guida in stato di ebbrezza, affrontando diversi profili di interesse, sia sotto il profilo sanzionatorio sia sotto quello tecnico-probatorio.
Il caso trae origine dal controllo di un conducente fermato dalla Guardia di Finanza mentre era alla guida. Sottoposto ad alcoltest alle ore 23:14 e 23:24, il soggetto risultava positivo con valori pari, rispettivamente, a 2,00 e 2,07 g/l. Secondo quanto riferito dal militare operante, il conducente aveva tentato di sottrarsi al controllo, proseguendo la marcia per oltre un chilometro, e presentava evidenti sintomi riconducibili allo stato di ebbrezza.
La difesa contestava l’attendibilità dell’accertamento etilometrico, sollevando dubbi in ordine alla regolarità dell’omologazione dell’apparecchio e alla corretta esecuzione delle attività di manutenzione e verifica della sua calibratura.
Un primo profilo riguarda l’applicazione dell’art. 186, comma 2-sexies, del Codice della Strada. La norma prevede un aumento della pena quando il fatto è commesso tra le 22:00 e le 07:00.
La Suprema Corte ha ricordato che l’incremento da un terzo alla metà si applica esclusivamente alla pena pecuniaria. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano erroneamente aumentato anche la pena detentiva (portando l’arresto da 6 a 8 mesi). La Cassazione ha quindi annullato la decisione sul punto, rideterminando l’arresto nel minimo edittale di 6 mesi.
Un secondo aspetto riguarda il tempo intercorso tra la condotta di guida e l’esecuzione dell’alcoltest. La difesa aveva contestato l’attendibilità dell’accertamento, evidenziando che tra la guida e la prova erano trascorsi 34 minuti.
Secondo la Suprema Corte, tuttavia, un intervallo temporale fisiologico e contenuto è inevitabile e non compromette, di per sé, la validità dell’accertamento. La necessità di ricercare ulteriori elementi indiziari si pone, invece, quando tra la guida e l’esame sia trascorso un periodo significativamente più lungo, nell’ordine di alcune ore.
Particolarmente interessante è il passaggio relativo alla regolarità tecnica dell’apparecchio.
La Cassazione ribadisce che l’esito dell’alcoltest effettuato mediante apparecchio omologato costituisce elemento probatorio idoneo ad accertare lo stato di ebbrezza. Di conseguenza, eventuali contestazioni devono essere supportate da elementi concreti relativi, ad esempio, a:
- vizi dell’omologazione;
- difetti di funzionamento dell’apparecchio;
- mancata attualità delle verifiche previste.
La Corte ha inoltre chiarito che la mancata esecuzione di verifiche periodiche negli anni precedenti non determina automaticamente l’invalidità dell’accertamento, qualora lo strumento risulti regolarmente verificato prima dell’utilizzo, con verifica ancora in corso di validità, e successivamente sottoposto a revisione con esito positivo.
Pertanto, la validità dell’alcoltest non può essere messa in discussione sulla base di contestazioni meramente astratte o formali, ma richiede l’individuazione di concreti elementi idonei a mettere in dubbio l’affidabilità dell’accertamento.
Al tempo stesso, la pronuncia ricorda che anche nella determinazione della pena è necessario applicare rigorosamente la disciplina prevista dal Codice della Strada: l’aggravante dell’orario notturno incide sull’ammenda, ma non può comportare un aumento della pena detentiva.
Una decisione, quindi, di interesse non soltanto per la disciplina della guida in stato di ebbrezza, ma più in generale per il rapporto tra prova scientifica, affidabilità dello strumento e garanzie dell’imputato nel processo penale.

