È quanto ha stabilito la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la decisione n. 41950 del 24 agosto 2021, su ricorso presentato da 672 cittadini francesi contro l’obbligo vaccinale anti Covid-19 imposto dalla Francia ad alcune categorie di dipendenti pubblici.
La legge francese n. 2021-1040 del 5 agosto 2021 dispone infatti che entro il 15 settembre 2021 determinate categorie di dipendenti pubblici sono obbligate a vaccinarsi, pena la sospensione dell’esercizio della professione e della retribuzione.
I ricorrenti avevano chiesto alla Corte Europea l’adozione di misure provvisorie ex art. 39 del Regolamento CEDU (provvedimenti di emergenza da applicarsi in caso di rischio reale di danno irreparabile) al fine di sospendere, in via principale, l’obbligo vaccinale ed, in via subordinata, le disposizioni che prevedono, per le persone che non hanno soddisfatto l’obbligo vaccinale, il divieto di esercitare la loro attività e l’interruzione del pagamento della retribuzione.
Secondo i ricorrenti, in particolare, l’imposizione per legge dell’obbligo vaccinale si poneva in contrasto con le disposizioni della CEDU, in particolare con quelle che sanciscono il diritto fondamental alla vita (art. 2) ed alla vita privata e familiare (art. 8).
La Corte Europea, però, senza pronunciarsi sul merito, ha respinto la richiesta a causa del mancato soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 39 del Regolamento CEDU.
Secondo la Corte, infatti, i ricorrenti non erano esposti a “un rischio reale di danno irreparabile” e, quindi, l’applicazione di misure provvisorie non era da considerarsi necessaria.
La Corte ha tuttavia ricordato che le pronunce riguardanti le misure provvisorie di cui all’art. 39 del Regolamento CEDU non pregiudicano le sue successive decisioni sull’ammissibilità o sul merito della causa in questione. Questa decisione, quindi, non equivale a una pronuncia favorevole all’obbligo vaccinale sancito dalla legge francese da parte della Corte.
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