La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 15 settembre 2021, n. 24904, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale l’azienda fornitrice del Servizio idrico integrato ha l’obbligo di informare l’utente della presenza di consumi anomali secondo modalità idonee a consentire allo stesso di avere pronta contezza dell’anomalia. 

I giudici di legittimità, confermando la decisione della Corte di merito, richiamano gli obblighi di cui all’art. 1175 del Codice civile, che impongono il dovere di correttezza e buona fede in capo alle parti del contratto di somministrazione idrica. 

In particolare, la Cassazione afferma che “il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo informativo dell’ente somministrante nei confronti dell’utente finale”.

In aggiunta, secondo il giudizio della Suprema Corte, costituisce oggetto di accertamento (sostenuto da un’adeguata motivazione) l’individuazione e la liquidazione, da parte del giudice di merito, del danno conseguente al suddetto inadempimento.

Fermo restando la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della società, sotto un altro profilo va considerato l’adempimento o meno dell’utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore, nonché di effettuare la c.d. autolettura. Questo aspetto, comunque, non esclude la sussistenza dell’inadempimento dell’azienda somministrante, in quanto si tratta di un proprio e distinto obbligo di segnalazione dei consumi anomali.

Pertanto, in caso di mancata comunicazione di rilevazioni atipiche da parte dell’azienda fornitrice del Servizio idrico integrato, l’utente ha diritto al risarcimento del danno, in quanto chi usufruisce del servizio deve aver sempre la possibilità di attivarsi per evitare l’aggravamento del danno provocato da una eventuale perdita occulta.