In tema di disturbo alla quiete pubblica, la Cassazione ha stabilito che “l’accertata esposizione di cartelli informativi nello spazio esterno al bar non è sufficiente ad assolvere all’obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il disturbo della quiete, né l’eventuale presenza di collaboratori con funzione di controllo è sufficiente” (Cass. Civ., sez. VI, 22 luglio 2021, n. 21097). 

Nel caso di specie, l’intento del sindaco era quello di tutelare la quiete pubblica, tramite l’emissione di ordinanze antirumore, in accordo con la Legge 447/1995 e il regolamento comunale. 

Dette ordinanze non venivano rispettate dal titolare di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, il quale non aveva adottato tutte le misure idonee a contenere il fenomeno del disturbo della quiete pubblica arrecato dagli avventori che, stazionando all’uscita dello stesso e nelle immediate vicinanze, emettevano urla e schiamazzi

Infatti, i giudici di legittimità hanno spiegato che cartelli informativi posti all’esterno del locale non sono sufficienti, in quanto il gestore del locale ha un duplice obbligo: da un lato quello di sensibilizzare gli avventori alla riduzione del rumore, dall’altro quello di svolgere un’adeguata informazione all’interno ed all’esterno del locale.

La Cassazione precisa, inoltre, che la presenza di collaboratori delegati alla vigilanza non è sufficiente per raggiungere lo scopo, in quanto da un lato è di difficile prova, mentre dall’altro non può da sola escludere la responsabilità del gestore.

Per escludere la responsabilità del titolare del locale sono necessari altri comportamenti, quali l’aver chiamato le forze dell’ordine e l’essersi avvalso dello ius excludendi nei confronti dei clienti che non si attengono alla condotta richiesta dalla tutela della pubblica quiete.