Se la compagnia aerea anticipa un volo di più di un’ora questo anticipo va equiparato alla cancellazione del volo e il vettore è tenuto alla compensazione pecuniaria secondo i criteri previsti dal Regolamento UE n. 261/2004. Secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del citato regolamento, il vettore aereo operativo è “tenuto a informare il passeggero”: quest’ultimo deve essere considerato come non informato se il vettore comunica l’anticipo del volo all’intermediario con il quale il passeggero ha concluso il contratto e non al passeggero stesso, a meno che quest’ultimo non abbia espressamente autorizzato l’intermediario a ricevere le informazioni del vettore.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella pronuncia n. 263 del 21.12.2021, dove erano stati sottoposti alla Corte alcuni quesiti pregiudiziali d’interpretazione sul Regolamento UE n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato. I quesiti riguardavano l’interpretazione della nozione di “cancellazione del volo” e il corretto inquadramento delle anticipazioni dell’orario di partenza, nonché le modalità di comunicazione ai passeggeri.

Nel caso di specie, due passeggeri avevano prenotato un volo da Palma di Maiorca a Vienna e la prenotazione era stata effettuata attraverso una piattaforma elettronica, comunicando il proprio indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono. Nel giorno previsto per il volo di partenza, la compagnia aerea aveva anticipato la tratta di sei ore e, quindi, i due passeggeri non avevano potuto effettuare il volo programmato.

Veniva così posta all’attenzione della Corte la questione della classificazione dell’anticipazione del volo ai fini del Regolamento n. 261/2004. In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che l’articolo 2, lettera l), e l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che “un volo si considera «cancellato» qualora il vettore aereo operativo anticipi il volo stesso di più di un’ora”.

La Corte, quindi, riconosce che l’anticipazione non è inclusa nella citata disposizione, ma ritiene che l’interpretazione delle norme in materia di compensazione ai passeggeri debba avvenire tenendo conto della lettera della norma, del contesto e degli scopi perseguiti dal Regolamento. In ogni caso, sarà necessario distinguere (così come per la cancellazione del volo) tra un’anticipazione significativa e una trascurabile, in quanto i ritardi inferiori a due ore sono ammessi, così come gli anticipi dei voli di partenza che non superino un’ora di anticipo rispetto all’orario programmato.

Per quanto riguarda l’onere della prova sul “se” e “quando” il passeggero è stato avvertito dell’anticipazione del volo, esso incombe al vettore aereo operativo. Infatti, in via generale, il vettore aereo deve provare che il passeggero è stato informato dell’anticipo del volo almeno due settimane prima della partenza in quanto, in caso contrario, sarà tenuto alla compensazione pecuniaria.

Sul punto vi è, tuttavia, un precisazione da fare: se il passeggero autorizza espressamente l’intermediario a ricevere le comunicazioni, si può presumere che il passeggero sia stato informato dall’intermediario stesso, perché quest’ultimo ha scelto di essere aggiornato tramite un altro soggetto. In questo caso, il passeggero non può imputare al vettore la mancata comunicazione diretta.

La Corte ha quindi stabilito che il passeggero che prenota un volo tramite un intermediarioviene considerato come “non informato” qualora “sebbene il vettore aereo operativo abbia trasmesso l’informazione relativa a detta cancellazione all’intermediario medesimo, tramite il quale è stato stipulato il contratto di trasporto aereo con detto passeggero, almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, il summenzionato intermediario non abbia informato il passeggero di tale cancellazione entro il termine impartito da detta disposizione e il passeggero stesso non abbia espressamente autorizzato l’intermediario medesimo a ricevere l’informazione trasmessa dal suddetto vettore aereo operativo”.

commento a cura della dott.ssa Sofia Tomasi