Il paziente, che per la prima volta ne fa richiesta, ha diritto ad ottenere gratuitamente la copia della propria cartella clinica, e il medico, che è il titolare del trattamento dei dati, non può richiedere il pagamento di un importo a titolo di spese anche se lo prevede la legge interna, in quanto in contrasto con il diritto dell’Unione europea.

Tale principio è stato enunciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza 26 ottobre 2023 – Causa C-307/22), la quale ha confermato che:

  • il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro;
  • le informazioni devono essere fornite gratuitamente;
  • l’obiettivo del regolamento sul trattamento dei dati personali è quello di proteggere le persone fisiche da trattamenti abusivi e, di conseguenza, le eccezioni all’accesso devono essere interpretate restrittivamente (ad esempio i costi amministrativi possono essere addebitati, sin dalla prima copia, unicamente nei casi in cui la richiesta sia abusiva);
  • gli Stati membri devono prevedere modalità funzionali ed agevolare l’esercizio del diritto dell’interessato a richiedere e ottenere gratuitamente l’accesso ai dati.

Inoltre, è fondamentale che l’interessato riceva l’esatta copia, ossia “la riproduzione fedele dei suoi dati personali, intesi in senso ampio, che siano oggetto di operazioni qualificabili come trattamento effettuato dal titolare” e, dunque, non sarà sufficiente una semplice sintesi dei dati contenuti all’interno della cartella medica.