Con la sentenza n. 21524 dell’11 giugno 2026, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato in modo sistematico due profili di particolare rilievo per il diritto penale d’impresa e dell’ambiente: da un lato, il regime di raddoppio dei termini di prescrizione per i delitti contro l’ambiente e, dall’altro, gli effetti della contestazione dell’illecito amministrativo sul decorso della prescrizione dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.
La vicenda giudiziaria trae origine da una decisione del Tribunale di Gorizia del dicembre 2024, che aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di diversi imputati per l’intervenuta prescrizione dei reati ambientali loro contestati. Con la medesima sentenza, il giudice di merito aveva inoltre escluso la responsabilità della società coinvolta, ritenendo prescritti anche gli illeciti amministrativi dipendenti da reato addebitati all’ente. Ritenendo l’applicazione della disciplina radicalmente errata, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erroneo computo dei termini sia per i reati delle persone fisiche sia per l’illecito della società.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, censurando l’operato del Tribunale. I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che i reati oggetto di contestazione rientravano pienamente tra i delitti ambientali introdotti nel codice penale dalla legge n. 68 del 2015, tra cui spicca l’inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis c.p. Per queste specifiche fattispecie trova applicazione la regola speciale dell’art. 157, comma 6, c.p., che prevede il raddoppio dei termini di prescrizione. Il Tribunale di Gorizia, applicando i termini ordinari, aveva quindi commesso un manifesto errore di diritto, omettendo di considerare il raddoppio imposto dalla normativa speciale a tutela dell’ambiente.
Di particolare interesse per le aziende è poi il passaggio della sentenza dedicato alla responsabilità degli enti. La Cassazione ha ricordato che, sebbene l’art. 22 del d.lgs. n. 231/2001 preveda che gli illeciti amministrativi si prescrivano in cinque anni dalla commissione del fatto, il quarto comma introduce un meccanismo di salvaguardia: se l’interruzione della prescrizione avviene mediante la contestazione dell’illecito all’ente, la prescrizione rimane sospesa e non riprende a correre fino a quando non passa in giudicato la sentenza che definisce il procedimento relativo al reato presupposto. Nel caso di specie, la richiesta di rinvio a giudizio depositata nell’aprile del 2020 costituiva un valido atto di contestazione, idoneo a bloccare definitivamente il decorso del tempo in attesa dell’esito del processo principale.
Sulla base di questi solidi presupposti, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Gorizia limitatamente ai capi d’imputazione contestati, disponendo il rinvio alla Corte d’appello di Trieste per un nuovo giudizio. La pronuncia si profila così come un importante punto di riferimento giurisprudenziale, ribadendo agli operatori del diritto e alle imprese che il quadro di tutela ambientale è fortemente presidiato sia dal raddoppio dei tempi di prescrizione per i delitti penali, sia dagli effetti incisivi e duraturi della contestazione “231”, capaci di congelare la posizione dell’ente fino alla verità processuale definitiva.

