Fra gli effetti patrimoniali della separazione personale, l’art. 156, comma 1 c.c. riconosce, in favore del coniuge al quale la separazione non sia addebitabile, “il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Il fondamento di tale diritto si rinviene nella permanenza, anche dopo la separazione personale, del reciproco diritto-dovere di assistenza materiale, sancito dall’art. 143, comma 2 c.c., nonché del comune dovere di contribuzione previsto dal successivo comma 3, che potrebbe determinare, in capo al coniuge economicamente più debole, il diritto a ricevere dall’altro un contributo al proprio mantenimento e, in capo a quest’ultimo, il corrispondente obbligo.
I presupposti per il riconoscimento dell’assegno sono essenzialmente due:
- la non addebitabilità della separazione al coniuge che lo richiede
- l’assenza, in capo a quest’ultimo, di redditi propri adeguati.
- La non addebitabilità della separazione
Ai sensi dell’art. 151 c. 2 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La pronuncia di addebito determina quindi delle conseguenze di carattere sanzionatorio per la condotta tenuta, con implicazioni negative direttamente ricadenti nella sfera patrimoniale. Infatti, il coniuge a cui sia addebitata la separazione subisce:
- la perdita del diritto all’assegno di mantenimento (art. 156 c. 1 c.c.), anche se si trova in una condizione economica più debole, laddove, va detto, potrebbe comunque residuare – ricorrendone i presupposti – unicamente il diritto agli alimenti, ma solo in caso di effettivo e grave stato di bisogno;
- la perdita dei diritti successori (art. 548 c. 2 c.c.);
- la perdita della pensione di reversibilità.
2. La mancanza di adeguati redditi propri
Per mancanza di adeguati redditi propri, la giurisprudenza intende una valutazione dei redditi legati non tanto alla capacità reddituale propria, quanto al tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza matrimoniale.
In questa prospettiva, non dispone di redditi adeguati il coniuge che, attraverso le proprie risorse, non sia in grado di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto durante il matrimonio, laddove il parametro è strettamente legato alle risorse, alle possibilità ed alle potenzialità economiche della coppia durante la convivenza.
L’obiettivo che la legge e la giurisprudenza mirano a conseguire corrisponde ad un sostanziale equilibrio economico – patrimoniale dei coniugi al momento della separazione, indipendentemente dalle effettive capacità reddituali di ciascuno di essi.
Il tenore di vita matrimoniale assume, quindi, la funzione di indice delle risorse e delle potenzialità economiche esistenti in costanza di matrimonio, mentre la valutazione dell’an e del quantum debeatur deve essere effettuata con riferimento alla situazione concreta e attuale di entrambi i coniugi al momento della separazione, anche considerando il fisiologico impoverimento conseguente alla stessa.

