L’azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che non vuole vaccinarsi contro il Covid-19.È quanto ha stabilito il Tribunale di Modena con l’ordinanza n. 2467 del 23 luglio 2021.Secondo quanto si legge nel provvedimento “Il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’art. 2087 del codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori”.Secondo il giudicante, l’uso delle mascherine non è più sufficiente ad assicurare una protezione adeguata.Nel caso di specie, a presentare il ricorso erano state due fisioterapiste di una RSA che, prima dell’entrata in vigore del d. l. n. 44/2021 che ha imposto l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, erano state sospese senza retribuzione a seguito del loro rifiuto di vaccinarsi.Secondo il Tribunale il rifiuto a vaccinarsi, pur non potendo dar luogo a sanzioni disciplinari, può però comportare conseguenze sul piano della valutazione oggettiva dell’idoneità alla mansione.Così per chi lavora a contatto col pubblico oppure in spazi chiuso vicino ad altri colleghi, la mancata vaccinazione può costituire un motivo per sospendere il lavoratore senza retribuzione.Il diritto alla libertà di autodeterminazione – spiega l’ordinanza- deve essere bilanciato con altri diritti di rilievo costituzionale come la salute dei clienti e degli altri dipendenti.Pertanto se il datore di lavoro non dispone di mansioni alternative che non prevedano contatti con l’utenza, può decidere di sospendere chi non voglia vaccinarsi. Il principio di solidarietà collettiva, infatti, grava su tutti – lavoratori compresi – e rende legittima la scelta del datore di lavoro di allontanare momentaneamente il lavoratore non vaccinato.
Sospensione senza retribuzione per il lavoratore che non vuole vaccinarsi
da Prospettiva Diritto | Set 10, 2021 | Diritto del lavoro | 0 commenti
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