Dettagli

L’idea di qualcosa che viene separato per poter essere osservato più da vicino.

Questo è il significato della parola dettaglio.

Deriva dal francese antico détail, a sua volta dal verbo détailler, formato da dé- e tailler: “tagliare”, “mettere in pezzi”.

Nel tempo, quel significato concreto si è trasformato in qualcosa di più sottile.

Comporre e scomporre.

Guardare da lontano e poi da vicino.

E poi da vicinissimo.

Guardare pezzo per pezzo, distinguere ciò che, visto nel suo complesso, rischia di confondersi.

È così che il dettaglio è diventato la piccola parte di un insieme, quella che apparentemente può sembrare marginale, ma che acquista significato proprio quando ci si ferma a osservarla.

Ciò che da lontano sembra piccolo, da vicino può rivelare qualcosa di essenziale.

Anche nel diritto accade continuamente.

Ci sono dettagli che, quando tutto funziona, sembrano quasi irrilevanti.

Una parola, una data, una modalità di comunicazione, un termine.

 Elementi che, nel momento in cui vengono inseriti in un contratto o in una comunicazione commerciale, possono apparire quasi secondari e che, invece, nel momento in cui nasce una contestazione, possono diventare decisivi.

Perché il diritto, spesso, non si ferma alla domanda “che cosa è stato concordato?”, ma deve arrivare a chiedersi anche “che cosa significano esattamente quelle parole?” e “quando, concretamente, avrebbe dovuto essere eseguito quell’obbligo?”.

Pensiamo a una formula apparentemente semplicissima: “il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni”. Trenta giorni da quando? Dalla sottoscrizione del contratto? Dalla consegna della merce? Dalla ricezione della fattura? Dalla richiesta di pagamento? La risposta non è necessariamente contenuta nella sola espressione “entro 30 giorni”, perché il termine deve essere collegato al fatto che ne determina la decorrenza.

Il codice civile disciplina espressamente il tema del tempo dell’adempimento.

L’art. 1183 c.c. stabilisce, in via generale, che se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente, salvo che usi e natura della prestazione rendano necessario un termine.

Quando, invece, il termine è stato previsto dalle parti, occorre innanzitutto stabilire che cosa esse abbiano effettivamente inteso stabilire e da quale momento quel termine debba essere calcolato.

Ed è qui che torna in gioco il valore del dettaglio.

L’art. 1362 c.c., nell’interpretazione del contratto, impone di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non di fermarsi automaticamente al significato isolato delle parole.

La disposizione attribuisce rilievo anche al comportamento complessivo delle parti, compreso quello successivo alla conclusione del contratto.

L’art. 1363 c.c. aggiunge che le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.

In altre parole, le parole contano. Ma contano anche nel loro contesto. Una clausola non vive necessariamente da sola, deve essere letta insieme alle altre disposizioni del contratto e, quando necessario, alla condotta tenuta dalle parti.

C’è un altro dettaglio che nella quotidianità del mondo dei tribunali e delle udienze può diventare decisivo: la ricezione di una comunicazione.

Quando una dichiarazione è destinata a una determinata persona, l’art. 1334 c.c. stabilisce che gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

L’art. 1335 c.c. precisa, a sua volta, che la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, salvo che questi dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Questo significa che, quando un termine è collegato alla ricezione di una comunicazione, anche la data in cui quella comunicazione è giunta all’indirizzo del destinatario può diventare determinante. Non è un dettaglio soltanto formale, può essere il punto dal quale inizia a decorrere il termine entro il quale esercitare un diritto o compiere un determinato atto.

Ne deriva che, dietro una formula apparentemente banale come “entro 30 giorni”, possono nascondersi diverse questioni: quale sia l’evento che fa decorrere il termine, quale sia la data in cui quell’evento si è verificato, come sia possibile provarla e secondo quali regole debba essere calcolata la scadenza.

È proprio qui che il dettaglio smette di essere piccolo.

Per questo, quando si redige un contratto, non basta chiedersi che cosa le parti devono fare.

Occorre chiedersi anche quando devono farlo, da quale momento decorre il termine e come quel momento potrà essere dimostrato.

Una clausola precisa non elimina necessariamente ogni possibile controversia, ma riduce lo spazio lasciato all’incertezza e all’interpretazione successiva.

Il problema non è il termine di 30 giorni.

È quel margine che lascia spazio ad interpretazione che nessuno aveva pensato di definire prima che diventasse importante.

È un dettaglio.