È diffusa l’opinione secondo la quale i condomini possono opporsi alla realizzazione del cappotto termico dell’edificio condominiale – e non pagare i lavori in tal senso deliberati – in quanto tali opere insisterebbero sulle singole proprietà e non sul condominio.

La II sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 37733 del 1 dicembre 2021, ha tuttavia confermato la posizione già assunta dal Giudice di secondo grado, in una vertenza riguardante l’omesso pagamento dei contributi per la realizzazione del cappotto termico, respingendo il ricorso di una condomina ed osservando, tra l’altro, che i lavori in questione non interessano beni estranei al condominio.

I Giudici di legittimità hanno altresì precisato che la contestazione dell’eventuale vizio nella ripartizione delle spese comuni involge una questione di annullabilità (e non già di nullità) della delibera assembleare, e che pertanto, per evitare il pagamento, il condomino ha l’onere di impugnare la relativa delibera entro il termine di cui all’art. 1137 c.c., non potendo limitarsi a sollevare la questione in via d’eccezione.

Diversamente, quest’ultimo non potrà opporsi al pagamento pro quota delle spese necessarie alla realizzazione dell’opera.