Dal 27 luglio 2022 è operativo il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni, istituito per la prima volta nel 2010 (con il DPR 178/2010) quando era stato previsto solo per il marketing telefonico, e successivamente esteso anche agli indirizzi postali con il DPR n. 149/2018.

Lo scopo del nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni, di cui al DPR 26/2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29.03.2022) è quello di permettere ai cittadini di bloccare l’utilizzo del proprio numero di telefono (sia fisso che mobile) e del proprio indirizzo postale che siano stati inseriti negli elenchi pubblici creati per finalità commerciali. La novità sta proprio nell’estensione dell’applicazione del Registro a qualunque numero di telefono, fisso o mobile, ma rimane l’applicabilità anche alla posta cartacea.

Le modalità a disposizione dell’utente per l’iscrizione (gratuita) al Registro sono tre: mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web, tramite telefono oppure via posta elettronica. Una volta avvenuta l’iscrizione, i numeri di telefono e/o gli indirizzi postali iscritti non potranno più essere contattati dagli operatori di telemarketing.

Come previsto dall’art. 1 del DPR 26/2022, può usufruire dell’iscrizione al Registro “qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate” e il Regolamento si applica “ai trattamenti, mediante comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo effettuate, sia tramite operatore, sia mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l’intervento di un operatore oppure tramite posta cartacea”.

Rimangono delle eccezioni all’ambito di applicazione del Regolamento, previste dall’art. 2 del DPR 26/2022: “restano esclusi i trattamenti di dati riferiti alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi postali inseriti negli elenchi di contraenti, effettuati per finalità statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale” e questo perché l’iscrizione, in ogni caso, non blocca le chiamate dei propri gestori di utenze con cui vi è un contratto attivo o cessato da non più di 30 giorni.

Il compito di vigilanza e controllo (previsto dall’art. 12) è affidato al Garante per la protezione dei dati personali, relativamente a verifiche e ispezioni che risultino necessarie, anche per tutto ciò che riguarda l’affidamento a soggetti terzi che assumono interamente oneri finanziari e organizzativi.

Nel caso in cui l’utente dovesse ricevere delle chiamate da un operatore “bloccato”, in primo luogo potrà richiedere l’immediata cessazione della chiamata stessa e l’operatore sarà obbligato a rendere visibile la sua identificazione; in secondo luogo, si potrà segnalare l’accaduto al Garante per la protezione dei dati personali che, se accerterà al violazione, potrà irrogare delle sanzioni pecuniarie molto elevate (fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente).

Con l’iscrizione al nuovo Registro si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi dall’utente, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzavano il trattamento di numeri telefonici con finalità commerciali e pubblicitarie; tuttavia, i contraenti iscritti al Registro potranno revocare in qualunque momento la propria opposizione nei confronti di uno o più operatori (cd. “revoca selettiva”).

commento a cura della dott.ssa Sofia Tomasi