Con ricorso ai sensi dell’art. 3 L. 89/2001, due clienti assistiti dai professionisti dello Studio Prospettiva Diritto hanno ottenuto la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno per l’eccessiva durata del procedimento civile che (in secondo grado) li vede ancora coinvolti dopo più di diciotto anni dal suo inizio.

L’atto di citazione avanti l’allora Tribunale di Vicenza – sezione distaccata di Schio risale infatti all’anno 2004.

Riguardo l’eccessiva durata del processo, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU, 1990) prevede, all’art. 6, il diritto ad un processo equo, per cui “ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta […]”.

Proprio sul particolare aspetto della “ragionevole durata” del processo è intervenuta la L. 89/2001.

Il suddetto termine ragionevole viene esattamente individuato, dall’art. 2 comma 2-bis, nella durata di tre anni nel procedimento di primo grado, due anni in secondo grado ed un anno nel giudizio di Cassazione.

Più precisamente, all’art. 3 viene prevista la possibilità di proporre domanda di equa riparazione del danno avanti la Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo. il ricorso va proposto nei confronti del Ministero della Giustizia (nei casi di procedimenti ordinari) o del Ministero della Difesa (nel caso di procedimento del giudice militare) o del Ministero delle Finanze (se si tratta di procedimento tributario).

La domanda di equa riparazione, ai sensi dall’art. 4 della L. 89/2001, può essere proposta anche durante la pendenza del medesimo procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il medesimo procedimento è divenuta definitiva.

Data l’evidente eccessiva durata del procedimento che vedeva e vede ancora coinvolti i clienti dello Studio Prospettiva Diritto, nell’agosto del 2022 è stato dagli stessi proposto ricorso ex art. 3 L. 89/2001.

La Corte di Appello di Venezia, con decreto di accoglimento del 17.09.2022, ha quindi condannato il Ministero della Giustizia al pagamento a favore dei ricorrenti della somma complessiva di euro 9.200,00, oltre al rimborso delle spese processuali sostenute e accessori di legge.

commento a cura della dott.ssa Sofia Tomasi