L’indennizzo pagato dall’assicurazione in forza della polizza infortuni può essere cumulato con il risarcimento del danno ottenuto giudizialmente dall’autore del fatto illecito.
È quanto ha stabilito il Tribunale di Milano con la sentenza n. 2894 dell’11 aprile 2023, discostandosi dal principio della “compensatio lucri cum danno” fin qui affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, dal risarcimento del danno andrebbe scomputato quanto ottenuto dal danneggiato a titolo di indennizzo assicurativo, se quest’ultimo è destinato a neutralizzare la medesima perdita che la disciplina del risarcimento del danno mira a ristorare (c.d. natura indennitaria del contratto di assicurazione).
Per il Tribunale di Milano, tuttavia, il principio indennitario si applica alle assicurazioni contro i danni alle cose e non alle polizze infortuni, posto che i pregiudizi alla persona non hanno un valore oggettivo su cui commisurare l’indennizzo assicurativo.
Infatti, qualora l’indennizzo sia stato liberamente concordato dalle parti con riferimento al capitale convenzionalmente pattuito con la polizza (e non a un supposto valore obiettivo della persona), il contratto di assicurazione avrebbe natura previdenziale e non indennitaria.
La circostanza sarebbe confermata anche dalla presenza di una clausola di rinuncia alla surroga (spesso contenuta nelle polizze infortuni), con cui l’assicuratore rinuncia, a favore dell’assicurato, a recuperare dall’autore dell’illecito le somme pagate in virtù della polizza.
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