La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026) offre una fondamentale occasione di riflessione su nodi cruciali del diritto processuale e della responsabilità civile, toccando temi di quotidiano rilievo per la pratica professionale.
La vicenda trae origine da una richiesta risarcitoria formulata da due proprietari terrieri per i reiterati danni causati ai propri frutteti dalle alluvioni di un torrente demaniale in Sicilia. Nelle fasi di merito, i giudici avevano addebitato agli attori un concorso di colpa per presunta omessa pulizia dei fossati di scolo, rigettando le prove testimoniali offerte per smentire tale addebito ed escludendo il rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte in mancanza della prova dell’avvenuto pagamento al professionista.
Intervenendo a Sezioni Unite per ricomporre un quadro giurisprudenziale frammentato, la Suprema Corte ha espresso principî di grande limpidezza.
In primo luogo, per quanto riguarda le spese sostenute per l’assistenza di un Consulente Tecnico di Parte svolta nel corso del giudizio, la Corte ha chiarito che esse rientrano a pieno titolo nella nozione di spese processuali ex articolo 91 c.p.c., esattamente come il compenso del difensore. Ne consegue che il giudice ha l’obbligo di liquidarle d’ufficio, a prescindere da una specifica dimostrazione dell’avvenuto esborso da parte del cliente. L’assunzione dell’obbligo di pagamento si presume infatti connaturata al conferimento stesso dell’incarico professionalmente presunto oneroso. Regola diversa vale solo per le perizie stragiudiziali che, configurando un danno emergente, richiedono l’allegazione e la prova del costo o dell’insorgenza del debito.
Di non minore impatto è il passaggio dedicato al diritto alla prova e alla sindacabilità in sede di legittimità del rigetto dei mezzi istruttori. Le Sezioni Unite hanno ribadito che la decisione del giudice di merito di non ammettere una prova testimoniale cessa di essere insindacabile laddove manchi una valutazione coerente delle circostanze dedotte, o quando le prove vertevano su fatti decisivi idonei a smentire i rilievi della consulenza d’ufficio. Precludere alla parte danneggiata di dimostrare la tempestività dei propri interventi manutentivi, per poi punirla sul piano risarcitorio addebitandole una condotta colposa, si traduce in una diretta violazione del diritto di difesa presidiato dall’articolo 24 della Costituzione.
In ultimo, la sentenza censura con fermezza l’uso improprio della stima equitativa come mero scudo per evitare operazioni calcolatorie dettagliate. La liquidazione del danno da fatto illecito impone che le somme stimatrici vengano determinate in moneta attuale e che il conteggio degli interessi compensativi da mora indichi con trasparenza saggio, decorrenza e criterio di calcolo applicato. Parimenti, le critiche tecniche analitiche avanzate dalle parti contro le risultanze della consulenza d’ufficio non possono essere ignorate, ma esigono una puntuale motivazione da parte del giudicante.
Con questa decisione le Sezioni Unite restituiscono centralità all’effettività del contraddittorio, ponendo un punto fermo sia sulla tutela del lavoro dei consulenti tecnici sia sulle garanzie probatorie riservate a chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno.

