Social network e arresti domiciliari: anche un post pubblico può violare il divieto di comunicare con la persona offesa

Un messaggio pubblicato sui social network, anche se apparentemente rivolto ad una platea indeterminata di utenti, può integrare una violazione delle prescrizioni imposte a chi è sottoposto agli arresti domiciliari.

È questo il principio di particolare interesse affermato dalla Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, con la sentenza n. 34446/2026, che affronta il rapporto tra comunicazione digitale, tutela della persona offesa e rispetto delle misure cautelari.

Il Giudice per le indagini preliminari, decidendo ai sensi dell’art. 276 c.p.p., aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con imposizione del dispositivo elettronico di controllo, nell’ambito di un procedimento per atti persecutori contestati ai sensi dell’art. 612 bis c.p., in danno della ex compagna, con la custodia cautelare in carcere avendo il soggetto trasgredito le prescrizioni disposte mediante la pubblicazione di contenuti sui social network contenenti evidenti riferimenti alla persona offesa.

Avverso tale decisione, veniva proposto appello e, in seguito al rigetto dell’impugnazione, anche ricorso per Cassazione adducendo, tra le altre motivazioni, che le pubblicazioni sui social network non sarebbero da annoverarsi quale comunicazione interpersonale vietata al ricorrente, in quanto si tratterebbe di contenuti destinati ad una pluralità indistinta di soggetti e non ad una persona determinata.
La Suprema Corte rigetta il ricorso rimarcando che la pubblicazione di contenuti su un profilo social rientra nella categoria di comunicazioni cui l’ordinamento penale assegna rilevanza giacché la destinazione del messaggio ad una platea indeterminata di persone non ne esclude la natura comunicativa, accrescendone, invero, la capacità diffusiva.

In tema di arresti domiciliari, sussiste pertanto violazione del divieto di comunicare con la persona offesa non solo nell’ipotesi in cui la comunicazione sia direttamente rivolta a quest’ultima, ma anche laddove essa avvenga in modo indiretto, mediante la pubblicazione di messaggi sui social network rivolti a una pluralità indeterminata di soggetti, a condizione che

la persona offesa abbia accesso allo stesso canale

risulti univocamente individuabile quale destinataria del post pubblicato, in ragione del tenore e del contenuto del messaggio.

Se è vero che tale pubblicazione non integra una corrispondenza, nel senso di una comunicazione di pensiero tra persone determinate, tuttavia la stessa è senz’altro qualificabile come un atto comunicativo in senso funzionale consistendo nella trasmissione unilaterale di un contenuto a destinatari plurimi, determinati o indeterminati che essi siano.

La pubblicazione su una piattaforma social non costituisce, dunque, uno spazio neutro rispetto alle prescrizioni cautelari. Un messaggio apparentemente generico può assumere il significato di una comunicazione indiretta quando il destinatario sia riconoscibile sulla base del contenuto e del contesto.

Un messaggio pubblicato per una platea indeterminata può raggiungere, sul piano comunicativo, un destinatario ben preciso. Quando la persona offesa è individuabile in modo univoco e ha accesso al canale utilizzato, anche un post social può integrare una violazione del divieto di comunicazione.