Con sentenza n. 28370 del 27 luglio 2026, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione qualifica l’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia come nullità di ordine generale a regime intermedio, ma precisa che tale nullità viene sanata dalla richiesta di rito abbreviato ai sensi dell’art. 183 c.p.p.
Tale pronuncia affronta un tema di particolare interesse per la difesa nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza, affrontando il rapporto tra l’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante il prelievo ematico e la successiva scelta del rito abbreviato.
La questione non è soltanto tecnica: riguarda direttamente il rapporto tra garanzie difensive e scelte processuali dell’imputato.
La Terza Sezione penale ribadisce un principio ormai consolidato: quando il prelievo ematico presso una struttura sanitaria sia effettuato, ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, su richiesta della polizia giudiziaria, l’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale a regime intermedio. La nullità può essere dedotta, ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., sino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
Ma c’è un passaggio decisivo: la richiesta di rito abbreviato determina la sanatoria della nullità ai sensi dell’art. 183 c.p.p.
Il dato di maggiore interesse è proprio questo: la scelta dell’imputato di definire il procedimento allo stato degli atti produce conseguenze anche sul piano delle nullità precedentemente verificatesi. La richiesta di rito abbreviato, infatti, non rappresenta una scelta processuale neutra rispetto alle patologie dell’atto.
L’art. 183 c.p.p. prevede la sanatoria delle nullità quando la parte interessata abbia rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero abbia accettato gli effetti dell’atto o si sia avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato.
Ed è proprio in questa logica che la giurisprudenza colloca la richiesta di giudizio abbreviato.
In altre parole, la scelta del rito può determinare la perdita della possibilità di far valere una nullità che, in astratto, sarebbe ancora deducibile.
La sentenza n. 28370/2026 contiene, tuttavia, un ulteriore passaggio che merita attenzione.
Nel caso concreto, la Corte rileva che il prelievo ematico era stato effettuato presso il pronto soccorso nell’ambito dell’attività sanitaria e che l’imputato aveva sottoscritto il consenso informato al prelievo ematico finalizzato all’accertamento dell’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.
La Cassazione ricorda quindi la distinzione tra:
- prelievo eseguito autonomamente dai sanitari nell’ambito dei protocolli sanitari ordinari;
- prelievo effettuato su richiesta della polizia giudiziaria per finalità di accertamento del reato.
Nel primo caso, infatti, non si è in presenza di un atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile ex art. 356 c.p.p. e, conseguentemente, non sussiste l’obbligo di avviso previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p.
La verifica deve quindi muovere, necessariamente, dalla finalità del prelievo e dalle modalità con cui esso è stato disposto ed eseguito. Prima di invocare una nullità, occorre accertare chi abbia richiesto il prelievo, per quale finalità, in quale contesto sia stato effettuato e quale natura abbia assunto l’accertamento.
Questa ricostruzione assume particolare rilievo anche in relazione alla successiva scelta del rito. La richiesta di rito abbreviato può, infatti, comportare la sanatoria di una nullità a regime intermedio ancora astrattamente deducibile. Ne deriva che la scelta del rito deve essere valutata considerando non soltanto il vantaggio premiale, ma anche gli effetti che essa può produrre sulla possibilità di contestare eventuali vizi degli atti già compiuti.
In quest’ottica, la scelta del rito abbreviato diventa essa stessa una scelta difensiva da ponderare alla luce delle nullità eventualmente già maturate nel procedimento.
La pronuncia n. 28370/2026 rappresenta, quindi, un ulteriore esempio di come nel processo penale la tutela delle garanzie difensive debba essere letta insieme agli effetti delle scelte processuali compiute dall’imputato.
L’omesso avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia non determina, infatti, una inutilizzabilità automatica e permanente dell’accertamento. Quando la violazione integra una nullità a regime intermedio, la successiva richiesta di rito abbreviato può comportarne la sanatoria.
Dunque, prima di scegliere il rito, occorre verificare quali eccezioni e quali nullità resteranno concretamente esercitabili dopo quella scelta.
Ed è proprio in questo spazio tra garanzia difensiva e autodeterminazione processuale che la sentenza della Cassazione assume particolare interesse.

